Fondo precari

Descrizione
Descrizione

Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348, come modificato dal decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2010, n. 68.

Caratteristiche

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'INTERVENTO.

L'intervento consiste nel rilascio da parte di BCC Financing S.p.A. di una fideiussione a primo rischio decrescente, a fronte di un finanziamento concesso da una banca convenzionata per una durata compresa tra i 24 ed i 60 mesi, per un importo massimo del 90% del finanziamento stesso e riferita al solo debito in linea capitale. I finanziamenti possono essere finalizzati in alternativa:

a) all'acquisto di beni di consumo durevoli:

importo minimo del finanziamento bancario per il quale può essere concessa la garanzia: € 5.500;

importo massimo del finanziamento bancario per il quale può essere concessa la garanzia:

  •  € 11.200 per i “lavoratori precari” che dimostrino di avere conseguito redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo non inferiori a € 6.000, i “cassintegrati” ed i “disoccupati”;
  • € 16.700 per i soli “lavoratori precari” che dimostrino di avere conseguito redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo non inferiori a € 7.500.

Per bene di consumo durevole si intende qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, che non esaurisca la sua utilità in un solo atto di consumo e del costo unitario minimo di euro 300,00; sono esclusi: i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; l'energia elettrica. Nella nozione di beni di consumo durevoli rientrano anche i beni mobili usati e i beni mobili registrati, anche usati. L'acquisto deve avvenire in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento bancario; la documentazione comprovante l'acquisto deve essere conservata per un periodo di due anni dalla data di erogazione del finanziamento stesso (art. 14 del Regolamento);

b) al credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni:

importo minimo del finanziamento bancario per il quale può essere concessa la garanzia: € 1.100;

importo massimo del finanziamento bancario per il quale può essere concessa la garanzia: € 3.400;

c) all'anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria:

importo massimo del finanziamento bancario per il quale può essere concessa la garanzia: € 4.800 (non è previsto alcun importo minimo).

DESTINATARI DELL'INTERVENTO.

Possono richiedere l'intervento del Fondo le persone maggiorenni, residenti in Friuli Venezia Giulia, che non esercitano attività d'impresa.

Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, deve trattarsi inoltre di persone(“lavoratori precari”):

  • che alla data di presentazione della domanda siano impiegate esclusivamente con uno o più delle tipologie contrattuali di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento (specificate anche nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto notorio facente parte del modulo di domanda);
  • che abbiano prestato per almeno dodici dei ventiquattro mesi precedenti alla data della presentazione della domanda attività di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;
  • che abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore ad € 24.000.
    ovvero, di persone (“cassintegrati”):

    • che alla data di presentazione della domanda risultino essere sospese dal lavoro ovvero poste in riduzione di orario presso un'unità aziendale sita sul territorio regionale che abbia iniziato il procedimento per l'autorizzazione ovvero per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero a favore del quale sia stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (alla domanda di garanzia è necessario allegare una dichiarazione del datore di lavoro a tale riguardo);
      ovvero ancora, di persone (“disoccupati”):
    • che alla data di presentazione della domanda risultino essere disoccupate, intendendosi come tali coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227.

Per le finalità di cui alla lettera c) del precedente paragrafo, deve trattarsi inoltre di persone:

  • che siano state sospese dal lavoro ovvero poste in riduzione d'orario presso un'unità aziendale sita sul territorio regionale da un'impresa che abbia iniziato il procedimento per la concessione ovvero per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero del trattamento di cassa integrazioni guadagni in deroga (alla domanda è necessario allegare una dichiarazione del datore di lavoro a tal riguardo).

MODALITÀ DI RICHIESTA E DI CONCESSIONE DELL'INTERVENTO.

La domanda di intervento del Fondo è presentata dagli interessati direttamente ad una delle banche convenzionate, contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento.

La banca convenzionata trasmette la domanda di garanzia al Mediocredito che, in presenza dei requisiti fissati dal regolamento e della comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento, rilascia la garanzia; la garanzia è efficace una volta che al Mediocredito sono comunicate, ad opera della banca convenzionata, l'avvenuta stipulazione e l'erogazione del finanziamento.