OGGETTO ED AMMONTARE DELL’INTERVENTO. L’intervento consiste nel rilascio da parte di Mediocredito di una fideiussione a primo rischio decrescente, a fronte di un finanziamento concesso da una banca convenzionata per una durata compresa tra i 24 ed i 60 mesi, per un importo massimo del 90% del finanziamento stesso e riferita al solo debito in linea capitale. I finanziamenti possono essere finalizzati in alternativa:
a) all’acquisto di beni di consumo durevoli:
importo minimo del finanziamento bancario per il quale può essere concessa la garanzia: € 5.500;
importo massimo del finanziamento bancario per il quale può essere concessa la garanzia:
Per bene di consumo durevole si intende qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, che non esaurisca la sua utilità in un solo atto di consumo e del costo unitario minimo di euro 300,00; sono esclusi: i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; l’energia elettrica. Nella nozione di beni di consumo durevoli rientrano anche i beni mobili usati e i beni mobili registrati, anche usati. L’acquisto deve avvenire in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento bancario; la documentazione comprovante l’acquisto deve essere conservata per un periodo di due anni dalla data di erogazione del finanziamento stesso (art. 14 del Regolamento);
b) al credito al consumo non avente ad oggetto l’acquisto di determinati beni:
importo minimo del finanziamento bancario per il quale può essere concessa la garanzia: € 1.100;
importo massimo del finanziamento bancario per il quale può essere concessa la garanzia: € 3.400;
c) all’anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria:
importo massimo del finanziamento bancario per il quale può essere concessa la garanzia: € 4.800 (non è previsto alcun importo minimo).
DESTINATARI DELL’INTERVENTO. Possono richiedere l’intervento del Fondo le persone maggiorenni, residenti in Friuli Venezia Giulia, che non esercitano attività d’impresa.
Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, deve trattarsi inoltre di persone(“lavoratori precari”):
Per le finalità di cui alla lettera c) del precedente paragrafo, deve trattarsi inoltre di persone:
MODALITÀ DI RICHIESTA E DI CONCESSIONE DELL’INTERVENTO. La domanda di intervento del Fondo è presentata dagli interessati direttamente ad una delle banche convenzionate, contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento.
La banca convenzionata trasmette la domanda di garanzia al Mediocredito che, in presenza dei requisiti fissati dal regolamento e della comunicazione dell’avvenuta concessione del finanziamento, rilascia la garanzia; la garanzia è efficace una volta che al Mediocredito sono comunicate, ad opera della banca convenzionata, l’avvenuta stipulazione e l’erogazione del finanziamento.